Il comma 679 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2020, ha introdotto una rivoluzione nel mondo delle detrazioni fiscali del 19%, obbligando i contribuenti ad effettuare pagamenti tracciabili per poter fruire della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta nell'anno d'imposta.

Il successivo comma 680 consente di derogare a questa disposizione solo per le "spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale".

Vediamo cosa significa tutto ciò.

Incominciamo intanto col dire che la legge di bilancio di quest'anno ha introdotti dei limiti reddituali per usufruire delle detrazioni Irpef del 19%: per coloro che hanno un reddito superiore a 120.000 euro, la detrazione si ridurrà progressivamente fino all’annullamento completo se il reddito sarà superiore i 240.000 euro annui.

Il contribuente può utilizzare il contante per le spese mediche effettuate in farmacia per l’acquisto di farmaci o dispositivi o presso le sanitarie o gli ottici in quanto saranno sempre tracciati tramite lo scontrino parlante. Di seguito riportiamo alcuni esempi di spese che si possono ancora pagare in contanti:

  • siringhe, termometri, apparecchi per misurazione pressione, test di gravidanza, cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
  • medicinali, farmaci, medicinali omeopatici, farmaci da banco, dispositivi medici;
  • lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;
  • apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa;
  • pannoloni per incontinenza;
  • prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);
  • ausili per disabili (cateteri, sacche per urine, padelle ecc..); prodotti per dentiere (creme adesive, compresse disinfettanti ecc.).

L’uso del contante è anche consentito per l’acquisto di prestazioni, quali visite ed esami diagnostici, rese da strutture pubbliche (ospedali e ambulatori) o private convenzionate con il SSN.

Tutte le spese mediche diverse da quelle fin qui esposte devono essere pagate con sistema tracciabile. Rientrano in questo caso:

  • prestazioni private rese da un medico generico;
  • visite del medico specialista;
  • spese di degenza;
  • spese per trasporto in ambulanza;
  • prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche;
  • spese per prestazioni erogate da biologi nutrizionisti;
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia; prestazioni chiropratiche);
  • prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative e di rinnovo patente;
  • controlli ordinari sulla salute della persona, visite sportive, di ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo eseguiti presso strutture private non accreditate.

Ma quali sono i mezzi tracciabili? I mezzi tracciabili indicati dalle disposizioni normative sono:

  • bancomat,
  • carte di credito,
  • carte prepagate,
  • bonifici bancari,
  • assegni bancari o circolari.

Questi mezzi dovranno essere utilizzati (e le prove conservate) ogni qualvolta si affrontino spese mediche o sanitarie presso strutture private non convenzionate con il SSN.