Manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere” e dunque vìola il diritto sancito dall’art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale".

Così si esprime la Corte costituzionale, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici in favore degli invalidi civili totali.

Se il cosiddetto “incremento al milione” (pari agli attuali 651,51 euro) viene riconosciuto, oltre a vari trattamenti pensionistici, anche agli invalidi civili totali, questo vale solo al compimento del sessantesimo anno di età.

Ora la Corte, con questa sentenza, sancisce che il requisito anagrafico previsto dalla legge è irragionevole e non corrisponde ai principi di uguaglianza e solidarietà previsti dalla Carta Costituzionale, in quanto “le minorazioni fisico-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”.

Di conseguenza, d’ora in poi questo incremento dovrà essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni di età e che non siano titolari di redditi, su base annua, pari o superiori a 6.713,98 euro.

Nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali, la Corte Costituzionale ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal 23 luglio 2020.

In questa direzione va l’introduzione dell’art. 89 bis della L. n. 77/2020 di conversione del DL 34/2020, titolato “Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile”, con il quale è stato istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46milioni di euro per l’anno 2020, proprio per ottemperare alla pronuncia della Consulta, in materia di riconoscimento dei benefìci di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito anagrafico.