L'Inps, con circolare n. 90 del 30 luglio 2020 ha introdotto un beneficio fiscale a titolo di abbattimento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui trattamenti di fine servizio, ossia sull'indennità di buonuscita, sull'indennità premio di servizio e sull'indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro.
I criteri di detassazione del trattamento di fine servizio seguono regole diverse a seconda che il rapporto di lavoro si sia esaurito a decorrere dal 1° gennaio 2019 o si sia risolto in data antecedente.
Qualora il rapporto di lavoro sia cessato a partire dal 1° gennaio 2019, l'aliquota fiscale è ridotta in misura pari a:
- 1,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 3 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 4,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 6 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 7,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi sessanta o più mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Viceversa, nel caso in cui il soggetto interessato si sia collocato a riposo in data antecedente al 1° gennaio 2019, per l'attuazione dell'aliquota detassata, gli intervalli temporali sopra indicati non decorreranno dalla cessazione del rapporto di lavoro ma sempre dalla data del 1° gennaio 2019.
Come già anticipato, l'importo limite entro cui è possibile praticare tale defiscalizzazione è pari a 50.000 euro. Per individuare l'imponibile fiscale su cui operare la riduzione di imposta, non deve essere preso in considerazione l'eventuale montante erogato al soggetto a titolo di “altre indennità”, come interessi o rivalutazione monetaria.
E' fatta salva la cd. “clausola di salvaguardia”, che prevede la possibilità di tassare il TFS sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre 2006 se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di maturazione del diritto alla prestazione.
Di contro, in presenza di un trattamento di fine sevizio di importo superiore a 50.000 euro, per la parte di quota eccedente verrà attuata l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione.
È bene ricordare, come precisa anche la nota dell'Istituto in esame, che il beneficio fiscale si applica sia nel caso di liquidazione del TFS in un'unica soluzione sia che questo venga pagato sotto forma rateale (su ogni singola rata).
In ultimo, è stato approvato il nuovo modello della Certificazione Unica dei redditi, il quale prevede tre nuove voci relative al beneficio fiscale in analisi. Pertanto, visto che tale riduzione d'imposta si applica alle prestazioni liquidate dal 2020, i dati relativi al trattamento di fine servizio saranno presenti nel “CU 2021”.