In deroga alla normativa vigente, viene disposto che, per gli anni 2020-2023, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali e quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, la pensione di anzianità si consegue con almeno 35 anni di contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.
I destinatari della norma, sono unicamente i dipendenti di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale qualora, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da: riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a ventiquattro mesi, anche continuativi.
Per il perfezionato del requisito contributivo, vengono valutati tutti i contributi accreditati, compresi quelli figurativi, volontari e da riscatto. In una nota INPS fa esplicito riferimento al fatto che, il predetto requisito contributivo non è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.
Viene posto un vincolo di spesa e l'INPS provvede al "monitoraggio delle domande di pensionamento secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente”. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
La domanda di accesso al trattamento pensionistico anticipato può essere presentata avvalendosi del supporto reso da nostro Patronato Inas-Cisl. La medesima deve contenere, l'accordo di procedura e accompagnata dal modello di dichiarazione (codice AP131) firmata da parte del datore di lavoro, con la quale si conferma che beneficiario del trattamento di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse al prepensionamento indicate dal Dicastero, la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, la data di sottoscrizione dell'accordo di procedura, nonché gli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.