E' un decreto anti-movida che tutela chi rispetta le regole quello scritto a più mani dal Governo, seduto per quasi tre giorni al tavolo delle trattative assieme a Regioni e Enti locali. Le norme contenute entrano in vigore oggi 19 ottobre e saranno valide fino al 13 novembre.

Chiusure temporanee, deciso dai sindaci, in piazze e vie dopo le 21 di fronte ad eventuali rischi di assembramenti.

Il nuovo decreto prevede la possibilità di disporre, da parte delle autorità locali, dopo le ore 21.00, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Il decreto precisa, ed in alcuni casi aggiunge, le misure rispetto a quelle previste dal DPCM del 13 ottobre scorso. Ovviamente permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la raccomandazione di mantenere un'igiene costante ed accurata delle mani.

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, sono consentite solo le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI e dal CIP e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Per tali eventi è consentita la presenza di pubblico fino a 1000 spettatori all'aperto e 200 spettatori in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione, l'assegnazione preventiva del posto a sedere, il ricambio d'aria, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, fermo restando obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

L'attività presso le sale giochi, le sale scommesse e le sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00

In aggiunta alla sospensione delle attività presso le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, al divieto di feste, come disciplinate del decreto del 13 ottobre u.s., si prevede il divieto di svolgere le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Le cerimonie pubbliche si devono svolgere nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.

Le Pubbliche amministrazioni devono svolgere le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; anche per le riunioni private è raccomandata la modalità a distanza.

L'attività didattica per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continuerà a svolgersi in presenza; le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado potranno ricorrere alla didattica digitale integrata, che sarà complementare alla didattica in presenza; le predette istituzioni potranno modulare la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Questa disposizione si applica dal 21 ottobre 2020.

Le università, e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica potranno disporre piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza, in funzione delle esigenze formative, tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo; sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. La ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie è sempre consentita. La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 24,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Il nuovo decreto prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre negli ospedali e negli aeroporti, potranno restare aperti anche nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.

Il decreto prevede, inoltre, che al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, “è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività”.