L'INPS, con una notizia comparsa sul suo sito l'altro ieri, fornisce alcuni chiarimenti sulla rata di pensione di gennaio 2021.

Precisazioni sull'anticipo della data di pagamento agli Uffici Postali. L'INPS ribadisce che l'erogazione della pensioni in periodi precedenti la normale scadenza deve essere considerata esclusivamente un’anticipazione e che il diritto al rateo di pensione si matura comunque, per il mese di gennaio, il secondo giorno bancabile del mese, il 5. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS ne richiederà la restituzione.

Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2020. L'aumento di perequazione automatica, già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2020, è stato stabilito in via definitiva nella misura dello 0,5%. Conseguentemente, sul rateo di pensione di gennaio si procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per il 2020.

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il 2021. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è pari allo 0,0%: pertanto, la variazione dell’importo delle pensioni è nulla.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020. Dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate, da gennaio a novembre nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2020 ( IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche r si è provveduto al conguaglio a debito o credito. Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2021. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Tassazione 2021. Con riferimento alla tassazione delle pensioni della Gestione privata i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, si comunica che, a decorrere dalla rata di gennaio 2021, le ritenute IRPEF saranno calcolate con riferimento all’importo totale annuo della pensione comprensivo della tredicesima e saranno trattenute mensilmente al netto delle detrazioni eventualmente spettanti. L’importo annuo dell’ IRPEF così non varia: risulterà sì leggermente maggiore la trattenuta mensile ma in compenso la tassazione gravante sulla tredicesima mensilità sarà di importo simile a quello delle altre rate di pensione, evitando che sull’ultimo pagamento dell’anno sia applicata una trattenuta più elevata.

Pensioni della Gestione pubblica. A seguito della verifica reddituale delle prestazioni collegate al reddito corrisposte in via provvisoria nel 2018, nel caso in cui, sulla base dei redditi esaminati, è risultato che sono stati corrisposti importi per prestazioni collegate al reddito superiori a quelli spettanti, è stato impostato a livello centrale il recupero a partire dalla rata di gennaio 2021. Ai pensionati interessati è stata inviata centralmente apposita comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Mandi.

La Segreteria Territoriale FNP CISL Udinese BF