I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro (per le richieste relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000,00 (riferito all'anno di imposta 2017, per le richieste relative all’anno 2018), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV (compilazione della sezione I del modello di dichiarazione sostitutiva).
Si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone per l’intero anno di riferimento se il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° agosto dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 dicembre 2017 o il 10 gennaio 2018, si ha diritto all’esenzione per l’intero anno 2018). Se, invece, il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio, si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone per il secondo semestre dell’anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 febbraio 2018, si ha diritto all’esenzione dal secondo semestre 2018).
Il reddito da considerare è riferito all’anno precedente a quello per il quale si chiede l’esenzione, tiene conto anche dei redditi del coniuge/soggetto unito civilmente dello stesso ed è dato dalla somma:
- del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi o indicato nella Certificazione Unica (C.U.);
- dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta (è il caso, ad esempio) degli interessi bancari, postali, BOT, CCT, ecc...;
- dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Non devono essere presi in considerazione:
- redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;
- i redditi soggetti a tassazione separata.
L’agevolazione compete anche se nell’abitazione di residenza si possiedono più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
Una volta presentata la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, si potrà continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Ufficio di Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
I nostri sportelli rimangono a disposizione di chiunque necessiti di assistenza nella compilazione della dichiarazione.